Il Vino Nobile di Montepulciano DOCG contende ad altri vini storici il titolo di vino più antico d'Italia: infatti troviamo la prima testimonianza in un documento del 789 (fonte: Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana); successivamente in un altro documento del 1350 si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione di un vino autoctono di Montepulciano. L’invenzione del nome “Vino Nobile di Montepulciano DOCG” viene ufficialmente attribuita ad Adamo Fanetti negli anni ‘30. Fino ad allora il vino si chiamava ufficialmente Vino Rosso Scelto di Montepulciano ma Fanetti aggiunse in quello che produceva lui con l’appellativo di nobile. Il successo venne consacrato in occasione della mostra-mercato dei vini tipici di Siena del 1931, tanto che Tancredi Biondi-Santi, amico personale di Fanetti, disse: "questo vino avrà un avvenire”. Il vino prodotto a Montepulciano continuò ad essere apprezzato nel tempo fino ad ottenere la DOC il 12/07/1966.
Caratteristiche organolettiche del Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Di colore rosso rubino tendente al granato, ottiene il granato pieno se sapientemente invecchiato. In bocca non perde il prezioso, intenso, asciutto equilibrio, ricco di profumi eterei e floreali. La sua struttura piena e vellutata raggiunge la massima rotondità nella tipologia Riserva. Compagno ideale sia per le carni bianchi pregiate, sia per gli arrosti, la cacciagione e se ben affinato, si sposa perfettamente con qualunque carne selvatica.
Zone di produzione del Vino Nobile di Montepulciano DOCG
È consentita la produzione esclusivamente nei terreni collinari all’interno dei confini del comune di Montepulciano (Toscana).
Vitigni consentiti
Prugnolo gentile minimo 70%; canaiolo nero massimo 20%; possono essere utilizzati per la produzione, fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della malvasia del Chianti.
Tecniche di produzione
- Terreni: collinari tra i 250 m s.l.m e i 600 m s.l.m. di altitudine
- La produzione massima di uva deve essere di 80 q / ha
- La resa massima di uva deve essere di 70%
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi / ha
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 12% vol.
- Richiede un invecchiamento di almeno 24 mesi (36 mesi per la tipologia riserva), che possono essere suddivisi dal produttore tra botte (minimo 12 mesi) e bottiglia (minimo 6 mesi per la tipologia Riserva)
- Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento, debbono essere effettuate nella zona DOCG
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